Art.3
(Patrimonio e risorse economiche). Il patrimonio sociale è costituito da:
beni mobili o immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo; donazioni, lasciti e successioni regolarmente accettate; elargizioni e/o contributi da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche; dal fondo di dotazione; dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate; dagli avanzi di gestione.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti entrate:
dai versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati dai soci dell’Associazione;
dalle eventuali quote annuali deliberate dal Consiglio Direttivo;
dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività e dai redditi del suo patrimonio;
dalle elargizioni liberali in denaro, contributi, donazioni e lasciti, rimborsi.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.4
(Soci). L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. I soci possono essere persone fisiche, giuridiche ed enti non riconosciuti che accettino le norme previste dal presente Statuto.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
I soci dell’Associazione sono:
Soci Fondatori: coloro per volontà dei quali la presente Associazione si costituisce.
Soci Onorari: coloro che, per meriti particolari e/o notevoli vantaggi portati all’Associazione vengano dichiarati tali dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento delle eventuali quote annuali;
Soci Ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza e che siano in regola con il pagamento delle eventuali quote annue stabilite dal Consiglio ed approvate dall’Assemblea;
Soci sostenitori: coloro che effettuano versamenti all’Associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo;
La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Art.5
(Ammissione dei soci). Le persone fisiche, giuridiche e gli enti non riconosciuti che abbiano interesse a diventare soci dell’Associazione devono essere presentate da due soci, i quali sono moralmente responsabili dell’onestà e moralità dell’aspirante socio, e possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a fornire informazioni in merito, e devono presentare domanda di iscrizione, formulata sul modulo che rilascia il Consiglio Direttivo, debitamente firmata come incondizionata adesione al presente Statuto ed all’eventuale Regolamento Interno e come dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone. Per i minorenni occorre altresì la firma di un genitore o di chi ne fa le veci, quale approvazione esplicitamente data, allo scopo di esonerare l’Associazione da ogni responsabilità morale o materiale, e quale garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dal socio ammittendo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che la stessa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di tale diniego.
Con il versamento dell’eventuale quota di ammissione o dell’eventuale quota annuale, se deliberate dal Consiglio Direttivo, ed in seguito all’avvenuta accettazione della domanda da parte dello stesso, si acquisisce la qualifica di socio.
Art.6
(Versamento minimo di adesione e quote sociali). Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l’eventuale quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto di adesione all’Associazione da parte di chi intende diventare socio e l’eventuale quota annuale.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto di ammissione e alla quota annua, sempre che le stesse siano state deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli deliberati dal Consiglio Direttivo.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità. Questi ultimi e le quote annuali sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; per questo motivo nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione o a titolo di quote annuali.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art.7
(Recesso del socio). Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa. Tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Art.8
(Esclusione del socio). In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Si considerano gravi motivi, tra gli altri: il mancato pagamento dell’eventuale quota annuale, se deliberata, senza giustificato motivo (morosità); il compimento da parte del socio di azioni ritenute disonorevoli; l’assunzione da parte del socio di un comportamento che ostacoli il buon andamento dell’Associazione contaminandone il prestigio; l’inosservanza dello Statuto o dell’eventuale Regolamento Interno.
L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. La notifica del provvedimento di espulsione dovrà essere comunicata con mezzi idonei. L’escluso può ricorrere per iscritto, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione, al Collegio Arbitrale del presente Statuto (nel caso il Collegio Arbitrale non sia istituito il socio può richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea per la relativa nomina e il Presidente deve convocare la stessa appena possibile -in questo caso il termine di trenta giorni per effettuare il ricorso decorre dalla nomina del Collegio Arbitrale da parte dell’Assemblea).
In tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
Art.9
(Diritti dei soci). Tutti i soci usufruiscono dei seguenti diritti:
prendere parte alle manifestazioni e alle attività sociali, usare il materiale sociale secondo le norme statutarie o contenute nell’eventuale Regolamento Interno; partecipare alle Assemblee Sociali con voto deliberativo (per i soli maggiorenni); far parte degli Organi dell’Associazione purché non abbiano rapporti di lavoro subordinato con l’Associazione stessa e non siano dirigenti di altre associazioni aventi le medesime caratteristiche.
Art.10
(Obblighi dei soci). Tutti i soci hanno l’obbligo di:
osservare lo Statuto e l’eventuale Regolamento Interno, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cooperare al maggior sviluppo dell’Associazione; usare il materiale sociale con cura e raziocinio.
Art.11
(Contabilità e bilancio). L’anno finanziario e sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere redatto apposito bilancio che dovrà essere approvato dall’Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
L’Associazione, oltre alla tenuta dei libri e delle scritture previste dalla legge, tiene i libri Verbali delle Assemblee, Verbali Assemblee del Consiglio Direttivo, Verbali Assemblee del Consiglio dei Revisori dei Conti, se organo esistente, nonché il Libro dei Soci.
Art.12
(Organi sociali). Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea degli Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vicepresidente;
il Segretario;
il Tesoriere;
L’Assemblea ordinaria potrà inoltre deliberare l’istituzione dei seguenti organi:
il Collegio dei Revisori dei Conti,
il Collegio Arbitrale;
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti in seno al Consiglio Direttivo.
Art.13
(L’Assemblea dei Soci). L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto e di sovranità, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali, se maggiorenne, ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro socio. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
Essa è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Salvo motivi eccezionali l’Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Genova.
La convocazione, sia dell’Assemblea ordinaria che straordinaria, deve essere fatta in modo che giunga al socio almeno tre giorni prima dell’adunanza e può essere inoltrate tramite lettera, fax, posta elettronica, sms, o altro mezzo idoneo e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i soci.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei Soci, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera sempre con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei Soci, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ad eccezione del caso in cui si deliberi per lo scioglimento dell’Associazione stessa, caso in cui occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti attribuiti.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio dell’Associazione.
Il Presidente ad ogni assemblea nomina un segretario che redigerà verbale dell’adunanza. I verbali dovranno essere trascritti sul libro Verbali Assemblee.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
eleggere il Consiglio Direttivo;
deliberare circa l’istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio Arbitrale ed eleggere i loro componenti;
approvare il bilancio consuntivo ogni anno entro il mese di aprile;
approvare l’eventuale Regolamento Interno e le sue modifiche;
discutere e deliberare sull’andamento dell’Associazione;
determinare le direttive da seguire per il funzionamento e per la trattazione dei problemi di carattere generale inerenti l’Associazione;
delineare gli indirizzi generali dell’Associazione;
deliberare in merito ad ogni altro oggetto all’ordine del giorno compreso nello scopo dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria delibera:
sulle modifiche allo Statuto;
sull’eventuale scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.
Art.14
(Consiglio Direttivo). L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che rappresenta anche l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea. I membri devono essere soci, durano in carica per due anni e sono rieleggibili.
Le cariche di Presidente del Consiglio e di Consigliere sono incompatibili con altre cariche elettive nell’ambito dell’Associazione.
In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio esso verrà sostituito con il primo dei non eletti o, in mancanza, verrà convocata l’Assemblea dei soci per la sua sostituzione. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritinga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori se esistente.
La convocazione deve essere fatta in modo che giunga al Consigliere almeno tre giorni prima dell’adunanza e può essere inoltrate tramite lettera, fax, posta elettronica, sms, o altro mezzo idoneo e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ad è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di tutte le delibere del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale. I verbali dovranno essere trascritti su apposito libro.
Al Consiglio Direttivo è attribuita:
la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
la decisione sull’ammissione all’Associazione di nuovi soci;
la predisposizione annuale del bilancio consuntivo, il quale deve essere depositato presso la sede dell’Associazione, entro i quindici giorni precedenti a quello nel quale è fissata l’Assemblea che lo dovrà approvare, per poter essere consultato da ogni socio;
la decisione circa le quote per l’ammissione e circa le quote annuali;
la fissazione del giorno di riunione dell’Assemblea e l’ordine degli argomenti da discutere.
Il Consiglio può demandare ad uno o più dei suoi membri o a qualsiasi altra persona, anche estranea all’Associazione, l’incarico di espletare uno o più compiti o negozi determinati, rilasciando regolari procure.
Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Art.15
(Presidente – Vicepresidente). Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche agli estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente sorveglia e regola l’andamento amministrativo, firma i bilanci e i mandati di pagamento, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ha potere di firma in tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire, operare e chiudere conti correnti bancari e postali a nome e per conto dell’Associazione.
Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art.16
(Segretario). Il Segretario osserva le formalità prescritte per l’ammissione dei soci, vigila sulle regolarità medesime, aggiorna il libro soci, verbali assemblee, verbali assemblee consiglio direttivo, disbriga la corrispondenza dell’Associazione, redige i verbali delle riunioni consiliari, pubblicizza con mezzi opportuni le convocazioni per le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Art. 17
(Tesoriere)
Il Tesoriere cura la regolare tenuta dei libri contabili dell’Associazione, compila i bilanci consuntivi. Detti compiti possono essere delegati ad un Socio o ad un Contabile la cui nomina deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. I bilanci consuntivi dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori, se esistente, unitamente ai documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea. I Revisori, riferiranno al Consiglio in merito ai bilanci stessi.
Art.18
(Collegio dei Revisori dei Conti). Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organismo di controllo sulla gestione dell’Associazione.
E’ organo facoltativo e la sua istituzione è devoluta all’Assemblea ordinaria dei soci.
Esso deve vigilare sull’osservanza delle norme statutarie, amministrative e dell’eventuale regolamento interno dell’Associazione, eseguire le verifiche di cassa e contabili, procedere alla verifica del bilancio consuntivo, può richiedere in ogni momento al Presidente e/o ai singoli Consiglieri, notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su eventuali altre particolari questioni.
Ad ogni verifica deve seguire verbale da registrarsi nell’apposito libro.
I Revisori hanno diritto a partecipare alle adunanze dell’Assemblea e alle sedute del Consiglio Direttivo.
Esso è composto da tre membri effettivi più due supplenti, resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
I Sindaci effettivi, nella loro prima riunione, eleggono il loro Presidente.
Art.19
(Collegio Arbitrale). Il Collegio Arbitrale è organo facoltativo ed è istituito dall’Assemblea Ordinaria. L’Assemblea dovrà in ogni caso procedere alla nomina del Collegio in caso di insorgere di controversie.
Il Collegio Arbitrale si compone di tre membri eletti tra i soci resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. L’arbitro che abbia interessi nella decisione in oggetto alla riunione del Collegio Arbitrale deve astenersi dalla votazione.
Gli arbitri, nella loro prima riunione, eleggono il loro Presidente.
Al Collegio Arbitrale viene riferita ogni eventuale divergenza insorta sulla interpretazione ed applicazione delle clausole del presente Statuto, dell’eventuale Regolamento interno e sulle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo.
Il socio può ricorre ad esso per i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo contro la propria persona entro trenta giorni dal provvedimento.
Gli arbitri giudicano, senza formalità di procedura, quali amichevoli compositori, e con le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine, entro e non oltre novanta giorni dal ricorso.
Notificano l’esito delle loro deliberazioni al Consiglio Direttivo per l’attuazione dei provvedimenti.
Art.20
(Scioglimento dell’Associazione). La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 c.190 L. 23/12/96 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.21
(Legge applicabile). Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I del Codice Civile, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile nonché al Decreto Legislativo del 04/12/1997 n.460.
Genova, li 2 maggio 2003
|