A seguito del decreto legge n.35/2005 è possibile avvalersi di nuove agevolazioni fiscali:
Art.14, DECRETO LEGGE N.35/2005.
Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S). sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non oltre 70.000 euro annui
In alternativa si potrà ancora fare riferimento alla vecchia normativa
Art.15, comma 1, lettera bis DPR 917/86
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro , per importo non superiore a 2.065,83 euro , a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
REDDITO D'IMPRESA
A seguito del decreto legge n.35/2005 è possibile avvalersi di nuove agevolazioni fiscali:
Art.14, DECRETO LEGGE n.35/2005
Le liberalità in denaro o in natura erogate da enti soggetti all’imposta sulle società in favore delle O.N.L.U.S. sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 euro all’anno.
In alternativa si potrà ancora far riferimento alla vecchia normativa
Art.100, comma 2 lettera H) DPR 917/86
le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS sono deducibili per un importo non superiore a 2065,83 euro o nel limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato. |